europeo che è vincolante per la Svizzera (consid. 4.1). - Il divieto con riserva di autorizzazione della vendita al pubblico di strumenti diagnostici in vitro per l’identificazione di malattie trasmissibili dell’uomo secondo l’art. 17 cpv. 3 ODmed è conforme alla legge e alla costituzione (consid. 4.2). - Il diritto europeo che è vincolante per la Svizzera non esclude l’introduzione di un obbligo di autorizzazione (eccezionale) per la vendita al pubblico di strumenti diagnostici in vitro (consid. 5). - In caso di riconoscimento di un’eccezione al divieto di vendita al pubblico secondo l’art. 17 cpv. 3 ODmed, occorre ponderare