2 - Sono considerate «malattie trasmissibili all’uomo» ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 ODmed anche le malattie che possono essere trasmesse all’uomo solo in modo indiretto (consid. 3.1). - La delegazione legislativa contenuta nell’art. 47 cpv. 2 lett. b LATer permette al Consiglio federale di proibire, in via di ordinanza, l’immissione in commercio di dispositivi medici pericolosi, nella misura in cui viene creata la possibilità di rilascio di un’autorizzazione eccezionale e la regola rispetta il diritto europeo che è vincolante per la Svizzera (consid.