Dispositivi medici. Deroga per la vendita al pubblico di un dispositivo diagnostico in vitro per l’identificazione di malattie trasmissibili dell’uomo. Ponderazione degli interessi. Art. 47 cpv. 2 lett. b e art. 73 lett. b e d LATer. Art. 4 cpv. 1 lett. b e art. 17 cpv. 3 ODmed. Art. 8 cpv. 2 dell’ordinanza di organizzazione di Swissmedic. - Il direttore dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) è competente per firmare le decisioni che non devono essere considerate «documenti di grande importanza». Tale competenza spetta anche alle persone che, secondo la descrizione interna delle procedure e dei posti, sono considerate competenti e ai loro superiori (consid. 2).