Misure di limitazione della pubblicità di medicamenti sono ammissibili solo se volte a raggiungere questo scopo. Tali misure non si giustificano se sono addotte unicamente motivazioni inerenti alle disposizioni legali sulla lealtà (consid. 4b e c). - Costituisce motivo importante e convincente per la restituzione dell’effetto sospensivo unicamente un pericolo grave e concreto per la sanità pubblica (consid. 4d-f). - Il commercio e la pubblicità di medicamenti sono protetti dalla libertà economica (art. 27 Cost.). Occorre tenerne conto nella ponderazione degli interessi (consid. 5b). Zusammenfassung des Sachverhalts: