rispettato le condizioni formali e soddisfatto i criteri d’idoneità e passare solo dopo la sua esclusione cresciuta in giudicato alla valutazione della concorrente, esclude la possibilità della ricorrente di far esaminare nell’ambito ricorsuale se sia stato rispettato il principio della parità di trattamento. Questo modo di procedere viola il principio della trasparenza (consid. 2b/bb). L’eventuale esclusione della ricorrente a causa della mancanza d’idoneità può quindi essere decisa solo quando la prova dell’idoneità è effettuata anche in relazione alla concorrente (consid. 2b/cc). - Se il rappresentante della ricorrente è al contempo membro del suo consiglio d’amministrazione, a causa di