segreto degli affari. Questa protezione si estende pure ai documenti interni dell’ente aggiudicatore relativi alla valutazione delle offerte, se questa valutazione rivela informazioni sulle offerte che sarebbero protette dal medesimo segreto degli affari (consid. 3a e 3b). - Le offerte e i documenti interni dell’ente aggiudicatore possono del resto essere comunicati al ricorrente solo nel caso in cui essi siano alla base della decisione impugnata e solo nella misura delle contestazioni del ricorrente (consid. 3b). - In caso di ricorso, l’ente aggiudicatore ha quindi l’obbligo di trasmettere al giudice l’integralità del dossier di aggiudicazione dell’acquisto pubblico.