{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-05-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-89--_2004-05-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006683.pdf?ID=150006683", "Checksum": "4e205f8fcd1541e47a982468f3fa9207"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.89 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 04.05.2004 JAAC 68.89 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.05.2004 JAAC 68.89 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 04.05.2004 JAAC 68.89 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:36", "Checksum": "a592af98a20316131eef5f92dffe10df", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 04.05.2004 JAAC 68.89 \r\n\nAcquisto pubblico di servizi aggiudicato in procedura aperta. Effetto\nsospensivo del ricorso. Consultazione del dossier.\nArt. 5 cpv. 1 lett. b, art. 8 cpv. 1 lett. d, art. 23 cpv. 3 e art. 28 LAPub.\nArt. 3 cpv. 6 e art. 5 cpv. 2 dell’Accordo del 21 giugno 1999 fra la\nConfederazione svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti\nrelativi agli acquisti pubblici. Art. 27 PA.\n- Per determinare se occorre concedere l’effetto sospensivo al ricorso\nin materia di acquisti pubblici, è necessario valutare se il ricorso\nappare motivato, se vi è urgenza a causa del rischio di un danno\nirreparabile e operare una ponderazione dei vari interessi in gioco.\nQuest’ultima valutazione si effettua sulla base di un esame prima facie\ndegli atti del dossier. Occorre considerare gli interessi del ricorrente,\nl’interesse pubblico invocato dall’ente aggiudicatore, eventuali altri\ninteressi pubblici, come pure gli interessi privati di terzi interessati, in\nparticolare degli altri partecipanti alla procedura di aggiudicazione\n(consid. 2a e 2c).\n- Nella fattispecie, dato che il ricorso non sembrava manifestamente\nimmotivato, l’interesse alla concessione dell’effetto sospensivo è\nchiaramente preponderante rispetto a quello dell’ente aggiudicatore,\nche in particolare non aveva considerato l’ipotesi di un ricorso nella\nsua pianificazione (consid. 2c e 2d).\n- Nel quadro di una procedura di aggiudicazione di acquisti pubblici,\nl’offerente che interpone ricorso non può consultare integralmente le\nofferte di chi ha ricevuto l’appalto e degli altri offerenti, tenuto conto\ndel know-how ivi contenuto e delle informazioni coperte dal segreto\ndegli affari. Questa protezione si estende pure ai documenti interni\ndell’ente aggiudicatore relativi alla valutazione delle offerte, se questa\nvalutazione rivela informazioni sulle offerte che sarebbero protette dal\nmedesimo segreto degli affari (consid. 3a e 3b).\n- Le offerte e i documenti interni dell’ente aggiudicatore possono del\nresto essere comunicati al ricorrente solo nel caso in cui essi siano alla\nbase della decisione impugnata e solo nella misura delle contestazioni\ndel ricorrente (consid. 3b).\n- In caso di ricorso, l’ente aggiudicatore ha quindi l’obbligo di\ntrasmettere al giudice l’integralità del dossier di aggiudicazione\ndell’acquisto pubblico. Sarà poi compito dell’autorità di ricorso di\neffettuare la ponderazione fra il diritto all’accesso al dossier e la\nprotezione del segreto degli affari (consid. 3b).\n\n"}