Acquisti pubblici nell’ambito di lavori di costruzione. Procedura di aggiudicazione aperta. Criterio dell’idoneità finanziaria. Art. 9, art. 11, art. 19 cpv. 1 e art. 32 cpv. 1 LAPub. Art. 49 lett. b PA. - Nell’ambito di un acquisto deciso in procedura aperta, in un ricorso contro la decisione di aggiudicazione si può invocare una constatazione sbagliata o un apprezzamento sbagliato riguardo all’idoneità finanziaria dell’offerente (consid. 3a). - L’ente aggiudicatore - e quindi l’autorità di ricorso - deve valutare l’idoneità finanziaria dell’offerente alla data del deposito dell’offerta ed unicamente sulla base dei mezzi di prova prodotti in tale momento.