Acquisti pubblici. Interruzione e ripetizione della procedura di aggiudicazione. Interesse pubblico. Correzione di distorsioni della concorrenza. Art. 30 cpv. 2 OAPub. Art. XIII n. 4 lett. b AAP. 1. Per quanto riguarda la decisione di non portare a termine una procedura, l’ente aggiudicatore dispone di un ampio margine di apprezzamento. L’ente deve però poter dimostrare un interesse pubblico sufficiente e non può interrompere una procedura senza motivo (consid. 2a). 2. Nella fattispecie, può rimanere aperta la questione di sapere se un (troppo) limitato numero di offerte permette di per sé l’interruzione della procedura