2 pubblici. Tale regola è di natura vincolante per gli enti aggiudicatori federali e cantonali che operano un acquisto in comune. L’art. 2c OAPub rispetta il principio della legalità (consid. 3a-3c). - L’ente aggiudicatore principale ai sensi dell’art. 2c OAPub è quello che ha la più importante partecipazione finanziaria all’acquisto (consid. 3c). - Nella fattispecie, la maggiore partecipazione finanziaria è quella delle Ferrovie federali svizzere (FFS), per cui l’acquisto soggiace al diritto federale (consid. 3d). Le FFS non possono, attraverso una convenzione conclusa con il cantone di Ginevra, escludere l’applicazione dell’art. 2c OAPub (consid.