Acquisti pubblici. Mancata considerazione nella procedura aperta. Trattative. Obbligo di redigere un verbale. - Durante la procedura per l’inoltro delle offerte, l’ente aggiudicatore può condurre trattative sul contenuto delle offerte fino al momento delle offerte vere e proprie. I relativi potenziali rischi dal punto di vista della correttezza sono neutralizzati dall’art. 20 LAPub e l’art. 26 OAPub, che limitano e regolano la possibilità di condurre trattative (consid. 4b). - L’obbligo di redigere un verbale è il mezzo centrale previsto dalla legislazione federale per garantire la trasparenza e la parità di trattamento degli offerenti nel quadro di trattative (consid.