5a). - L’autorità di aggiudicazione non può descrivere le specificità tecniche in modo tale da favorire in maniera mirata singoli offerenti o prestazioni (consid. 5b). - L’autorità di aggiudicazione può non considerare un’offerta straordinariamente vantaggiosa dal punto di vista del prezzo, a condizione che sia chiaro che l’offerente non è in grado di rispettare le condizioni di partecipazione o di soddisfare le condizioni del mandato (consid. 5c/bb).