- Conferma della giurisprudenza secondo cui una limitazione ingiustificata del numero di offerenti ammessi alla seconda fase nell’ambito di una procedura selettiva è illegale. Vi è un numero massimo di candidati che sarebbe in ogni caso sufficiente a garantire la concorrenza in una procedura selettiva? Nella fattispecie la questione è stata lasciata aperta (consid. 4c). - L’esame dell’idoneità deve essere effettuato in modo individuale per ogni candidato e sulla base dei criteri di selezione pubblicati. L’ente committente