b dell’ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa [RS 172.041.0]). Ritenuto che il ricorrente non deve subire pregiudizio alcuno dall’indicazione inesatta del rimedio giuridico, egli deve essere esonerato dal pagamento delle spese processuali (cfr. decisione del Consiglio federale del 29 maggio 1991, pubblicata nella GAAC 56.18 in fine). Al ricorrente viene restituito d’ufficio l’anticipo spese versato. 5 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali