L’art. 35 LSu prevede che le decisioni in materia di aiuti finanziari possono essere impugnate conformemente alle disposizioni generali della PA. Giusta l’art. 47a PA, il dipartimento federale è la prima istanza di ricorso contro le decisioni degli uffici federali. Di conseguenza la causa deve essere trasmessa al Dipartimento federale dell’interno affinché prenda le decisioni che gli competono. b. L’art. 63 cpv. 1 in fine PA prevede che per eccezione si possono condonare le spese processuali (art. 4a lett. b dell’ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa [RS 172.041.0]).