Ciò non significa tuttavia che il beneficiario non debba fornire alcuna prestazione, nella misura in cui essa possa essere pretesa in ragione delle sue capacità economiche (Barbara Schaerer, Subventionen des Bundes zwischen Legalitätsprinzip und Finanzrecht, Coira/Zurigo 1992, pag. 39). In sostanza gli aiuti finanziari consistono nel prezzo pubblico che versa lo Stato per ridurre i costi di un’operazione al fine di incrementare certi settori, indipendentemente da qualsiasi vantaggio diretto che dall’opera ridonda all’Ente sussidiante (Marco Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, Agno, n. 753).