a e art. 5 LAPub). L’art. 5 LAPub definisce la commessa pubblica un contratto tra il committente e un offerente riguardante l’acquisto di beni mobili (commessa di forniture), la fornitura di prestazioni di servizio (commessa di servizi) o l’esecuzione di lavori edi­lizi o del genio civile (commessa edile). Per l’interpretazione della nozione di «contratto» può essere utile far riferimento alla regolamentazione delle Comunità europee, ritenuto che il legislatore ha voluto assicurare, nella misura del possibile, l’eurocompatibilità del diritto svizzero in materia di acquisti pubblici (Messag­gio 2 GATT, FF 1994 IV 1154 seg. e 1183 seg.; Evelyne Clerc, L’ouverture des marchés publics: