{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-02-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-64-60--_2000-02-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004802.pdf?ID=150004802", "Checksum": "71f3515eab227d0bbb31d7e9c3b6bf8d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.60 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 29.02.2000 JAAC 64.60 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 29.02.2000 JAAC 64.60 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 29.02.2000 JAAC 64.60 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:16", "Checksum": "a226952c2af74390bebd85691e32a255", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 29.02.2000 JAAC 64.60 \r\n\n 4\n22-25 e 32; punto 15 della motivazione relativa alla proposta di modifica della\ndirettiva del Consiglio sulla coordinazione delle procedure di aggiudicazione\ndelle commesse pubbliche di servizi, COM (91) 322-SYN 293 del 31 agosto 1991).\nCome già ricordato sopra, nel caso in esame i sussidi versati dall’UFSP servono\na finanziare i progetti atti a promuovere l’educazione e il promovimento\ndella sanità nelle scuole. Le entità sovvenzionate non assumono pertanto il\nrischio derivante dalla realizzazione dei progetti. Ne discende che tali sussidi\nnon possono essere assimilati alle concessioni e non soggiacciono pertanto al\nmedesimo regime giuridico.\nVisto che le regole della LAPub non si applicano all’erogazione di sussidi, la\nCommissione acquisti pubblici non è competente per entrare nel merito di un\ngravame sulla concessione o sul rifiuto di sussidi.\nL’UFSP ha erroneamente indicato, quale rimedio giuridico contro la\nsua decisione, il ricorso alla Commissione acquisti pubblici. Da quanto\nappena esposto si evince che i presupposti per l’applicazione dei dettami\ndella LAPub non sono dati. È parimenti da escludere la competenza della\nCommissione acquisti pubblici ai sensi dei combinati disposti dell’art. 27\nLAPub e dell’art. 71a PA.\n2. Il ricorrente che si è fondato su un’indicazione erronea del rimedio\ngiuridico, e che era legittimato a farlo, non deve subire pregiudizio alcuno\nda questo fatto. Per contro, colui che è a conoscenza dell’inesattezza\ndell’indicazione di un rimedio giuridico o che avrebbe dovuto riconoscerla\nfacendo uso dell’attenzione richiesta, non può prevalersi di un’indicazione\nerrata (DTF 123 II 238 consid. 8b, DTF 121 II 72 consid. 1e, 2 e 4). Nella\nfattispecie in esame il ricorrente non era rappresentato da un avvocato, né era\nimmediatamente riconoscibile che il rimedio di diritto indicato dall’UFSP non\nfosse corretto. In tali circostanze e conformemente alla regola dell’art. 38 PA,\nl’indicazione inesatta del rimedio giuridico non deve cagionare pregiudizio\nalcuno al ricorrente.\na. Visto quanto sopra il ricorso deve essere innanzitutto trasmesso all’autori­tà\ncompetente (art. 8 cpv. 1 PA; DTF 123 II 238 consid. 8b). L’art. 35 LSu prevede che le decisioni in materia di aiuti finanziari possono essere impugnate\nconformemente alle disposizioni generali della PA. Giusta l’art. 47a PA, il\ndipartimento federale è la prima istanza di ricorso contro le decisioni degli\nuffici federali. Di conseguenza la causa deve essere trasmessa al Dipartimento\nfederale dell’interno affinché prenda le decisioni che gli competono.\nb. L’art. 63 cpv. 1 in fine PA prevede che per eccezione si possono condonare\nle spese processuali (art. 4a lett. b dell’ordinanza del 10 settembre 1969 sulle\ntasse e spese nella procedura amministrativa [RS 172.041.0]). Ritenuto che\nil ricorrente non deve subire pregiudizio alcuno dall’indicazione inesatta\ndel rimedio giuridico, egli deve essere esonerato dal pagamento delle\nspese processuali (cfr. decisione del Consiglio federale del 29 maggio 1991,\npubblicata nella GAAC 56.18 in fine). Al ricorrente viene restituito d’ufficio\nl’anticipo spese versato.\n\n5\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 64.60 - Decisione della Commissione federale di ricorso in materia di acquisti\npubblici del 29 feb-braio 2000 nella causa C. [CRM 1999-010]\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2000\nAnnée\nAnno\n\nBand 64\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 802\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}