{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-02-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-64-60--_2000-02-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004802.pdf?ID=150004802", "Checksum": "71f3515eab227d0bbb31d7e9c3b6bf8d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.60 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 29.02.2000 JAAC 64.60 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 29.02.2000 JAAC 64.60 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 29.02.2000 JAAC 64.60 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:16", "Checksum": "a226952c2af74390bebd85691e32a255", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 29.02.2000 JAAC 64.60 \r\n\n 3\nessere qualificato quale commessa pubblica. In effetti, gli aiuti finanziari\nsono, secondo l’art. 3 cpv. 1 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti\nfinanziari e le indennità (LSu, RS 616.1), «vantaggi pe­cuniari». Secondo la\ndottrina, un vantaggio pecuniario o un sussidio si distinguono dal fatto che il\nbeneficiario non deve fornire nessuna controprestazione conformemente alle\nregole abituali di mercato. Non si tratta pertanto di uno scambio di prestazioni\ncome nel caso di un contratto di vendita, di appalto o di una retribuzione\nsalariale. Ciò non significa tuttavia che il beneficiario non debba fornire\nalcuna prestazione, nella misura in cui essa possa essere pretesa in ragione\ndelle sue capacità economiche (Barbara Schaerer, Subventionen des Bundes\nzwischen Legalitätsprinzip und Finanzrecht, Coira/Zurigo 1992, pag. 39).\nIn sostanza gli aiuti finanziari consistono nel prezzo pubblico che versa lo\nStato per ridurre i costi di un’operazione al fine di incrementare certi settori,\nindipendentemente da qualsiasi vantaggio diretto che dall’opera ridonda\nall’Ente sussidiante (Marco Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese,\nAgno, n. 753).\nScopo finale del concorso indetto dall’UFSP è di assegnare aiuti finanziari\na progetti legati alla promozione della sanità nella scuola. Nella fattispecie\nl’UFSP non riceverà nessuna controprestazione dalle entità che egli intenderà\nsostenere con i sussidi. Queste entità hanno unicamente l’obbligo di realizzare\ni progetti sovvenzionati, che consistono in azioni tendenti a promuovere\nl’educazione e la promozione della sanità nelle scuole. I sussidi rappresentano\nuna prestazione unilaterale dell’UFSP e non un contratto a titolo oneroso.\nOra, la procedura adottata dall’ente pubblico per l’assegnazione di un\naiuto finanziario non rientra nel campo d’appli­cazione della LAPub (cfr.\ndecisione del Tribunale amministrativo del Canton Berna del 25 giugno 1999,\npubblicata nella Giurisprudenza amministrativa bernese 1999, pag. 507 e\nsegg.). Tale procedura, infatti, non tende alla fornitura da parte dell’offerente\ndi una prestazione di servizio a titolo oneroso ai sensi dell’art. 5 cpv. 1\nlett. b LAPub, quanto e piuttosto all’ottenimento da parte del richiedente di\nuna prestazione positiva dall’ente pubblico (art. 3 cpv. 1 LSu). Constatato\nil mancato adempimento delle condizioni di una commessa pubblica ai\nsensi dell’art. 5 LAPub, discende che la Commissione acquisti pubblici non\nè competente per esaminare il gravame.\nc. Il regime giuridico applicabile ai sussidi deve essere distinto da quello\nrelativo alle concessioni (decisione della Commissione acquisti pubblici nella\ncausa S. [BRK 1999-006] del 3 settembre 1999 consid. 1e [NdR: ora pubblicata in\nGAAC 64.30]). Sia nel caso di sussidi che nel caso di concessioni, il beneficiario\ndel servizio non è il «committente» (come nel caso di una commessa), bensì\nun terzo estraneo al rapporto contrattuale, generalmente l’insieme degli\nutenti. Tuttavia, se per il concessionario la remunerazione per il servizio\nfornito consiste nel prezzo pagato dai beneficiari del servizio medesimo, per\nl’entità sussidiata essa consiste nel sussidio erogato. Inoltre e soprattutto, il\nsussidio ha lo scopo di far assumere al «com­mittente» il rischio economico che\nderiva dalla prestazione di un servizio d’inte­resse generale, mentre nel caso\ndella concessione, tale rischio è assunto dal concessionario (cfr. il progetto\ndi comunicazione interpretativa della Commissione europea concernente le\nconcessioni nell’ambito del diritto europeo degli acquisti pubblici, GU 1999 C\n94/4 punto 1.1; causa Commissione c/Italia C-272/91 Reg. 1994-I pag. 1409 punti\n\n"}