28 OAPub, ma anche quello di cui all’art. XX AAP, che garantisce una protezione giuridica effettiva: se intende concludere il contratto poco dopo l’aggiudicazione, il committente deve dapprima notificare la decisione agli offerenti di cui non si è tenuto conto, in modo che questi abbiano la possibilità di richiedere l’effetto sospensivo (consid. 2e). - Criteri di concessione dell’effetto sospensivo (consid. 3). II. Condizioni di conclusione di un contratto. Cfr. GAAC 62.32 II. 2 Résumé des faits: