Acquisti pubblici. Procedura selettiva. I. Effetto sospensivo di un ricorso. - In principio, l’effetto sospensivo non può più essere accordato allorquando sia già stato concluso un contratto tra l’offerente e l’autorità aggiudicante. Occorre tuttavia derogare a tale regola ove prima facie sorgano dubbi fondati in merito alla validità della conclusione del contratto (consid. 2a e 2c). - Salvo in caso di estrema urgenza, l’autorità aggiudicante non può concludere contratti prima della scadenza del termine di ricorso (consid. 2b e 2c). - La pubblicazione della decisione di aggiudicazione deve non soltanto rispettare il termine di cui all’art. 28 OAPub, ma anche quello di cui all’art.