Acquisti pubblici. Scelta dei partecipanti alla procedura selettiva concernente un concorso. Potere d’esame della Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici (consid. 2). Distinzione tra concorsi nell’ambito di una procedura selettiva - caratterizzata dalla successione di due fasi - e concorsi in più tappe (consid. 3b) Criteri applicati nella prima fase di un concorso nell’ambito di una procedura selettiva (consid. 3b). In virtù del principio della trasparenza procedurale, i criteri di scelta devono essere chiari e non discriminatori.