Il committente deve infatti pianificare le proprie procedure in modo tale che le stesse possano svolgersi in modo corretto onde garantire al meglio l’istaurarsi di una concorrenza efficace. Si noti pure al proposito, la possibilità per il committente di ridurre, in caso d’urgenza, il termine per la presentazione delle offerte conformemente all’art. 19 cpv. 4 OAPub e all’art. XI n. 3 lett. c Accordo GATT/OMC. Nelle circostanze descritte, il ricorrente non poteva essere escluso dalla fase successiva e doveva pertanto essere invitato a presentare la sua offerta. 5. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso merita di essere accolto e la decisione impugnata annullata.