Questa motivazione, peraltro già conosciuta al momento dell’allestimento degli atti di concorso, avrebbe semmai dovuto essere segnalata nel bando e non utilizzata a posteriori. Essa non regge comunque al cospetto dei requisiti posti dall’art. 15 cpv. 4 LAPub (cfr. Nell, op. cit., pag. 85; Bock, op. cit., pag. 288) ed è in urto pure con il principio di trasparenza (art. 1 cpv. 1 lett. a LAPub). Il committente deve infatti pianificare le proprie procedure in modo tale che le stesse possano svolgersi in modo corretto onde garantire al meglio l’istaurarsi di una concorrenza efficace.