1 Acquisti pubblici. Procedura selettiva. Limitazione del numero di partecipanti alla seconda fase della procedura (art. 15 cpv. 4 LAPub). Svolgimento delle due fasi della procedura selettiva (consid. 3a). Di norma tutti i candidati che adempiono i criteri d’idoneità indicati nel bando di concorso dovrebbero essere invitati a presentare un’offerta al momento della seconda fase della procedura. Motivi per cui la legge permette di limitare il numero di candidati (consid. 3c). In virtù del principio di trasparenza, il committente deve indicare già nel bando di concorso l’intenzione di limitare il numero di candidati.