{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-05-26", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-61-76--_1997-05-26.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003596.pdf?ID=150003596", "Checksum": "6c60ab032aafef6874e23065729e5d1d"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.76 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 26.05.1997 JAAC 61.76 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 26.05.1997 JAAC 61.76 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 26.05.1997 JAAC 61.76 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:16", "Checksum": "675c6391b9f0b60b094d5f642d459533", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 26.05.1997 JAAC 61.76 \r\n\n 5\npartecipanti ad una procedura selettiva, seppur legalmente giustificata, è\nda ritenersi una limitazione al principio della libera concorrenza (art. 15\ncpv. 4 LAPub). Questo fà si che il committente deve poterla giustificare già al\nmomento dell’apertura della procedura d’appalto e far pertanto figurare nei\ndocumenti di gara il numero, o l’indicazione di una forbice, dei partecipanti\nche saranno ammessi alla presentazione dell’offerta. In assenza di questa\nindicazione, una riduzione a posteriori dovrebbe, di principio, essere esclusa.\nEssa potrebbe essere ammessa solo in casi del tutto eccezionali, ossia quando\nci si trovasse confrontati con un numero spropositato di candidati idonei. Al\nproposito si cita, ad esempio, la direttiva CEE 92/50 sul coordinamento della\nprocedura di aggiudicazione delle commesse di servizio del 18 giugno 1992\n(art. 27 cpv. 2) che fissa un numero massimo di 20 invitati.\ne. Dai documenti di concorso allegati all’incarto non risulta la volontà del\ncommittente di voler restringere a soli quattro candidati la possibilità di\npresentare l’offerta definitiva. In particolare, né l’avviso di concorso apparso\nsul FUSC n. 154-4791 del 12 agosto 1996, né le «Condizioni per i candidati della\nfase C» fanno stato di questa limitazione. Nella fattispecie l’UFT giustifica\nla sua esigenza di limitare il numero degli invitati, adducendo l’esistenza di\nun’urgenza d’ordine temporale. Questa motivazione, peraltro già conosciuta al\nmomento dell’allestimento degli atti di concorso, avrebbe semmai dovuto\nessere segnalata nel bando e non utilizzata a posteriori. Essa non regge\ncomunque al cospetto dei requisiti posti dall’art. 15 cpv. 4 LAPub (cfr. Nell,\nop. cit., pag. 85; Bock, op. cit., pag. 288) ed è in urto pure con il principio di\ntrasparenza (art. 1 cpv. 1 lett. a LAPub). Il committente deve infatti pianificare\nle proprie procedure in modo tale che le stesse possano svolgersi in modo\ncorretto onde garantire al meglio l’istaurarsi di una concorrenza efficace.\nSi noti pure al proposito, la possibilità per il committente di ridurre, in caso\nd’urgenza, il termine per la presentazione delle offerte conformemente\nall’art. 19 cpv. 4 OAPub e all’art. XI n. 3 lett. c Accordo GATT/OMC.\nNelle circostanze descritte, il ricorrente non poteva essere escluso dalla fase\nsuccessiva e doveva pertanto essere invitato a presentare la sua offerta.\n5. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso merita di essere accolto e\nla decisione impugnata annullata.\nVisto l’esito della causa, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 2\nPA) e al ricorrente viene restituito d’ufficio l’anticipo spese versato. Ai sensi\ndell’art. 64 cpv. 1 PA, dell’art. 8 cpv. 1 dell’ordinanza del 10 settembre 1969 sulle\ntasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0) e degli art. 3 e 4\ndella\ntariffa delle spese ripetibili accordate alla controparte nelle cause davanti\nal Tribunale federale, del 9 novembre 1978 (RS 173.119.1), è riconosciuta al\nricorrente un’indennità a titolo di ripetibili.\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.76 - Commissione federale di ricorso in materia di acquisiti pubblici, decisione del\n26 maggio 1997\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1997\nAnnée\nAnno\n\nBand 61\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 596\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}