Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). Domanda di condono. Effetto sospensivo. Misure provvisionali. Art. 17 LTTP. Art. 55 e art. 56 PA. - L’effetto sospensivo di un rimedio giuridico significa che la conseguenza giuridica ordinata nel dispositivo non può diventare effettiva con la notifica, ma deve essere completamente bloccata fino alla decisione su ricorso. In caso di decisioni negative, che respingono richieste di costituzione o modifica di diritti e doveri, l’effetto sospensivo non ha alcun effetto. Se si intende tuttavia anticipare in parte o totalmente la decisione rifiutata, si può fare capo unicamente ad una misura provvisionale (consid. 2a).