- Sia sulla base del principio della buona fede che su quello del divieto del formalismo eccessivo, in determinate situazioni può esservi un obbligo dell’autorità di informare d’ufficio il privato in merito ad errori procedurali che egli ha commesso o che sta commettendo (consid. 3c, 4b.aa). - Divieto di comportamento contradditorio. L’Amministrazione delle dogane si è comportata in modo contradditorio poiché ha continuato ad inviare la corrispondenza direttamente alla ricorrente all’estero, malgrado l’indicazione di un domicilio di notifica in Svizzera. Inoltre, l’autorità ha notificato al domicilio indicato solo la decisione in questione nella fattispecie.