DPA. - La notifica diretta di una decisione ad una parte all’estero è illegale (consid. 2c.aa, 4b.bb). La designazione di un domicilio di notifica in Svizzera per parti all’estero è ammissibile anche nella procedura regolata dalla PA. Tuttavia, a causa dell’assenza di una base legale, la persona straniera non può essere obbligata ad indicare un domicilio di notifica in Svizzera (consid. 2c.dd, 4a). - Sia sulla base del principio della buona fede che su quello del divieto del formalismo eccessivo, in determinate situazioni può esservi un obbligo dell’autorità di informare d’ufficio il privato in merito ad errori procedurali che egli ha commesso o che sta commettendo (consid.