Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. Tariffa ridotta. Trasporto di latte aperto. Art. 4 cpv. 1 LTTP. Art. 12 cpv. 1 OTTP. - Il legislatore, ha conferito al Consiglio federale un grande potere di apprezzamento, dandogli la facoltà di esentare totalmente o parzialmente dalla tassa sul traffico pesante determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d’impiego particolari; tuttavia, secondo la volontà del legislatore, le riduzioni risp. le esenzioni devono essere concesse in modo restrittivo (consid. 2b). - Per veicoli con cisterne per il trasporto di latte, la tassa è ridotta se nella licenza