3 dell’ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa, RS 172.041.0) l’anticipo spese effettuato (art. 63 cpv. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) ), ritenuto che alla ricorrente va rimborsata un’eventuale eccedenza. Nella fattispecie l’eccedenza, da rimborsare alla ricorrente, ammonta a Fr. 1’300.-. 8 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali