sentenza 2A.420/2000 del Tribunale federale dell’11 novembre 2001, consid. 3c). 6. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi del 12 marzo e del 24 aprile 2002 sono respinti e le decisioni della DGD dell’11 febbraio e del 22 marzo 2002 sono confermate. Le spese processuali di Fr. 1’000.-, che di regola comprendono la tassa di decisione, le tasse di cancelleria e gli esborsi, sono a carico della parte soccombente. Nel dispositivo l’autorità di ricorso deve computare in maniera corrispondente (art. 1 segg., in particolare art. 5 cpv. 3 dell’ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa, RS 172.041.0) l’anticipo spese effettuato (art. 63 cpv.