b dell’accordo e non possono pertanto essere oggetto di una tassa forfettaria per l’utilizzo dell’infrastruttura. La DGD reclama dunque a ragione per i surriferiti viaggi una tassa calcolata in modo normale, sulla base delle indicazioni fornite dall’apparecchio di rilevazione. Anche se questa soluzione può apparire severa, la ricorrente è chiamata in definitiva semplicemente a sopportare le conseguenze fiscali, in senso largo, della sua organizzazione delle relazioni economiche (cfr. Archivi di diritto fiscale svizzero [Archivi] 65 pag. 674 consid. 2d/bb, 55 pag. 72 consid. 4c; sentenza 2A.420/2000 del Tribunale federale dell’11 novembre 2001, consid.