Occorre ora analizzare i fatti alla luce dei principi sviluppati qui sopra. - Quando due veicoli provenienti dall’estero trainanti ciascuno un semirimorchio scambiano i loro semirimorchi in Svizzera e ripartono nella direzione dalla quale sono venuti, non si può sostenere che vi sia stato transito ai sensi dell’accordo sui trasporti terrestri. Innanzitutto i veicoli determinanti, ossia i veicoli trattori, non hanno attraversato le Alpi. Vi è stato poi carico e scarico di merci al momento dello scambio dei semirimorchi.