Qualsiasi aggancio o sgancio di un semirimorchio precedente o successivo a un viaggio effettuato con quel semirimorchio rappresenta un carico rispettivamente uno scarico di merci Questa interpretazione è valida sia per i veicoli svizzeri che per quelli esteri. Non solo i testi legali applicabili nel caso in esame non operano alcuna distinzione tra questi due tipi di veicoli, ma l’accordo prevede espressamente al suo art. 40 cpv. 3 lett. b che «La Svizzera riceve anche un contingente [di viaggi di veicoli] alle medesime condizioni». Non vi è dunque, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, alcuna violazione del principio della parità di trattamento garantita dall’art. 8 cpv.