Occorre poi precisare la nozione di transito. Il transito è definito dall’accordo il trasporto di merci o di passeggeri effettuato senza operazioni di carico o scarico e lo spostamento del veicolo a vuoto attraverso il territorio di una parte contraente. Giusta l’art. 2 lett. a dell’ordinanza sui contingenti, per trasporto di transito si intende un viaggio attraverso il territorio svizzero da frontiera a frontiera, senza carico o scarico di merci. Ora si pone la domanda a sapere, se lo scambio del semirimorchio deve essere considerato uno scarico seguito da un carico di merci.