6 all’art. 3 dell’accordo; cfr. parimenti, sul piano interno, il titolo dell’ordinanza del 1° novembre 2000 concernente i contingenti per i viaggi di veicoli di 40 tonnellate e dei veicoli vuoti o con carichi leggeri). bb. Il secondo termine determinante è quello di transito attraverso la parte svizzera della catena alpina. Si osserva in primo luogo che un trasporto di transito ai sensi dell’art. 40 cpv. 3 lett. b dell’accordo sui trasporti terrestri può essere unicamente un trasporto che attraversa le Alpi svizzere (precisazione ripresa dall’art. 7 cpv. 1 dell’ordinanza sui contingenti). Occorre poi precisare la nozione di transito.