Un’analisi sistematica conduce allo stesso risultato. In effetti la tassa prevista dall’accordo deve essere intesa come una tassa tendente ad imputare ai veicoli che circolano su strada i costi che cagionano (art. 31 e 37). Ciò significa chiaramente che si tratta di una tassa legata al trasporto e non alle merci. Ciò è confermato dal fatto che il trasporto a vuoto è assimilato al trasporto di merci (cfr. le definizioni del trasporto internazionale e del transito che figurano