5 Le norme internazionali vanno interpretate secondo i criteri usuali, fondandosi sul testo, lo scopo e la sistematica interna della regolamentazione nonché sulla volontà storica degli Stati contraenti. b. Il passaggio da interpretare è il seguente: viaggi (sola andata) di veicoli a vuoto o caricati con prodotti leggeri, a condizione che il peso totale effettivo a pieno carico del veicolo non superi 28 tonnellate, effettuati in transito attraverso la parte svizzera della catena alpina (art. 40 cpv. 3 lett. b dell’accordo sui trasporti terrestri). aa. Il primo termine che pone problemi è quello di veicolo.