Nel caso di specie, la DGD si riferisce a ragione direttamente alle disposizioni del diritto internazionale. L’art. 40 dell’accordo sui trasporti terre-stri è in effetti direttamente applicabile e regola il diritto al pagamento di una tassa assai ridotta per determinati viaggi di veicoli effettuati in transito attraverso la catena alpina svizzera. Occorre pertanto procedere all’interpretazione di tale articolo per delimitare i contorni del diritto che è in esso accordato.