Ai sensi dell’art. 2 lett. a della citata ordinanza, per trasporto di transito si intende un viaggio attraverso il territorio svizzero da frontiera a frontiera, senza carico o scarico di merci. Secondo l’art. 16 cpv. 1, l’autorità federale di distribuzione emette una fattura che invia all’avente diritto contemporaneamente all’autorizzazione. Il cpv. 4 del medesimo