1 della legge sul trasferimento del traffico). È su questa base legale che è stata adottata l’ordinanza del 1° novembre 2000 concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate o di veicoli vuoti o con carichi leggeri (ordinanza sui contingenti per i viaggi di veicoli, RS 740.11). Per quel che concerne le autorizzazioni per i viaggi di veicoli vuoti o con carichi leggeri, l’art. 7 cpv. 1 dell’ordinanza sui contingenti prevede che l’autorizzazione è rilasciata unicamente per le operazioni di transito attraverso le Alpi svizzere. Ai sensi dell’art. 2 lett.