L’art. 40 cpv. 3 lett. b dell’accordo sui trasporti terrestri evocato precedentemente rappresenta una di queste disposizioni contrarie, che deroga alla LTTP per un certo contingente di viaggi di veicoli effettuati in transito. Per i contingenti svizzeri previsti dall’accordo internazionale summenzionato, la legge sul trasferimento del traffico prevede che il Consiglio federale, d’intesa con i Cantoni, disciplini il numero e la ripartizione delle autorizzazioni per i viaggi di veicoli a vuoto e di veicoli caricati con prodotti leggeri (art. 5 cpv. 1 della legge sul trasferimento del traffico).