ferroviaria, della LTTP, del decreto federale del 4 ottobre 1991 concernente la construzione di una ferrovia transalpina (decreto sul transito alpino, RS 742.104) e dell’accordo sui trasporti terrestri. L’art. 4 cpv. 1 della legge sul trasferimento del traffico prevede che il prelievo della tassa sui contingenti per i viaggi di veicoli a vuoto o caricati con prodotti leggeri secondo la normativa transitoria dell’accordo sui trasporti terrestri o secondo altri accordi bilaterali in materia di trasporti, è disciplinato dalla LTTP, sempreché disposizioni speciali previste negli accordi internazionali in materia di trasporti non prevedano altrimenti. L’art. 40 cpv.