In applicazione del suddetto accordo, la Confederazione ha emanato la legge federale dell’8 ottobre 1999 concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci attraverso le Alpi (legge sul trasferimento del traffico, RS 740.1) il cui fine è il seguente: «Al fine di proteggere la regione alpina, la Confederazione provvede, in collaborazione con i Cantoni, le ferrovie e i suoi partner europei, a trasferire gradualmente su ferrovia il traffico merci pesante attraverso le Alpi» (art. 1 cpv. 1). Giusta l’art. 2 cpv. 1 della legge sul trasferimento del traffico, le finalità previste all’art. 1 devono essere conseguite principalmente mediante l’attuazione tempestiva e mirata della riforma