Il transito invece è definito come «il trasporto di merci o di passeggeri effettuato senza operazioni di carico o scarico e lo spostamento del veicolo a vuoto attraverso il territorio di una parte contraente». c. In applicazione del suddetto accordo, la Confederazione ha emanato la legge federale dell’8 ottobre 1999 concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci attraverso le Alpi (legge sul trasferimento del traffico, RS 740.1) il cui fine è il seguente: