accordo sui trasporti terrestri, RS 0.740.72). Si evince dall’art. 37 di questo accordo che le parti contraenti, nell’ambito delle loro competenze e secondo le loro rispettive procedure, si prefiggono di introdurre progressivamente una tariffazione basata sull’imputazione ai veicoli circolanti su strada e agli altri modi di trasporto, dei costi cui danno origine. Ai sensi dell’art. 40 cpv. 1, per realizzare gli obiettivi definiti all’art. 37, la Svizzera introduce un sistema di tariffazione sui veicoli, non discriminatorio, in due fasi che cominciano rispettivamente il 1° gennaio 2001 e il 1° gennaio 2005. L’art. 40 cpv. 3 lett. b prevede, in deroga alla regola generale, che la Comunità