È assoggettato al pagamento della tassa il detentore del veicolo (art. 5 cpv. 1 LTTP). Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione della riscossione della tassa (art. 10 cpv. 1 LTTP). b. Il 21 giugno 1999 è stato concluso un accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (in seguito: accordo sui trasporti terrestri, RS 0.740.72).