Giusta l’art. 85 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), la Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. Su tale base è riscossa dal 1° gennaio 2001 una tassa sui veicoli pesanti immatricolati in Svizzera o all’estero (svizzeri ed esteri), ossia sui veicoli a motore e sui rimorchi destinati al trasporto di persone o di beni (art. 3 LTTP). È assoggettato al pagamento della tassa il detentore del veicolo (art. 5 cpv.