{"Signatur": "CH_VB_016", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-10-15", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_016_JAAC-67-46--_2002-10-15.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006011.pdf?ID=150006011", "Checksum": "134472bd7f8b2a497e55b6f202dd7c2b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.46 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission 15.10.2002 JAAC 67.46 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006 15.10.2002 JAAC 67.46 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 15.10.2002 JAAC 67.46 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Zollrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de douanes, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:17", "Checksum": "282843aa09ea9d4dc21d25ae47c4a22b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia doganale 15.10.2002 JAAC 67.46 \r\n\n 6\nall’art. 3 dell’accordo; cfr. parimenti, sul piano interno, il titolo dell’ordinanza\ndel 1° novembre 2000 concernente i contingenti per i viaggi di veicoli di 40\ntonnellate e dei veicoli vuoti o con carichi leggeri).\nbb. Il secondo termine determinante è quello di transito attraverso la parte\nsvizzera della catena alpina. Si osserva in primo luogo che un trasporto di\ntransito ai sensi dell’art. 40 cpv. 3 lett. b dell’accordo sui trasporti terrestri può\nessere unicamente un trasporto che attraversa le Alpi svizzere (precisazione\nripresa dall’art. 7 cpv. 1 dell’ordinanza sui contingenti). Occorre poi precisare\nla nozione di transito. Il transito è definito dall’accordo il trasporto di merci o\ndi passeggeri effettuato senza operazioni di carico o scarico e lo spostamento\ndel veicolo a vuoto attraverso il territorio di una parte contraente. Giusta\nl’art. 2 lett. a dell’ordinanza sui contingenti, per trasporto di transito si intende\nun viaggio attraverso il territorio svizzero da frontiera a frontiera, senza\ncarico o scarico di merci. Ora si pone la domanda a sapere, se lo scambio\ndel semirimorchio deve essere considerato uno scarico seguito da un carico\ndi merci. Avendo presente che il veicolo determinante è il veicolo trattore e\nnon il semirimorchio e procedendo ad un’interpretazione letterale di queste\ndisposizioni, la risposta deve essere positiva. Qualsiasi aggancio o sgancio di\nun semirimorchio precedente o successivo a un viaggio effettuato con quel\nsemirimorchio rappresenta un carico rispettivamente uno scarico di merci\nQuesta interpretazione è valida sia per i veicoli svizzeri che per quelli esteri.\nNon solo i testi legali applicabili nel caso in esame non operano alcuna\ndistinzione tra questi due tipi di veicoli, ma l’accordo prevede espressamente\nal suo art. 40 cpv. 3 lett. b che «La Svizzera riceve anche un contingente [di\nviaggi di veicoli] alle medesime condizioni». Non vi è dunque, contrariamente\na quanto sostiene la ricorrente, alcuna violazione del principio della parità\ndi trattamento garantita dall’art. 8 cpv. 1 Cost. Le disposizioni citate dalla\nricorrente non concernono la problematica del contingente dei viaggi di\nveicoli effettuati in transito, oggetto della presente decisione.\ncc. Occorre ora analizzare i fatti alla luce dei principi sviluppati qui sopra.\n- Quando due veicoli provenienti dall’estero trainanti ciascuno un\nsemirimorchio scambiano i loro semirimorchi in Svizzera e ripartono nella\ndirezione dalla quale sono venuti, non si può sostenere che vi sia stato transito\nai sensi dell’accordo sui trasporti terrestri. Innanzitutto i veicoli determinanti,\nossia i veicoli trattori, non hanno attraversato le Alpi. Vi è stato poi carico e\nscarico di merci al momento dello scambio dei semirimorchi.\n- Quando un veicolo trattore proveniente dall’estero senza semirimorchio\ncarica un semirimorchio (poco importa che quest’ultimo sia stato trasportato\ndall’estero da un altro veicolo trattore) in territorio svizzero e continua la\nsua strada verso l’estero, attraversando le Alpi, non vi è transito ai sensi\ndell’accordo. Infatti l’aggancio del semirimorchio significa per il veicolo\ndeterminante, ossia il veicolo trattore, un carico di merci.\n- Quando un veicolo trattore proveniente dall’estero con un semirimorchio\ncarica un altro semirimorchio con cui effettua uno spostamento su territorio\nsvizzero prima di riprendere il semirimorchio iniziale e continuare la\nsua strada verso l’estero, attraversando le Alpi, non vi è transito ai sensi\ndell’accordo. Pur essendovi stato l’attraversamento dell’arco alpino e il\npassaggio di due frontiere con la stessa combinazione di veicolo trattore\n\n7\ne di semirimorchio, il transito è stato interrotto dall’aggancio di un altro\nsemirimorchio con cui il veicolo trattore ha effettuato un trasporto sul\nterritorio svizzero. Vi è quindi carico e scarico di merci su territorio svizzero.\nIl trasporto di transito è stato interrotto da un’altra attività svolta dal veicolo\ntrattore su territorio svizzero.\nDi conseguenza, i viaggi effettuati nei modi suddetti dalla ricorrente non\nrientrano nel campo di applicazione dell’art. 40 cpv. 3 lett. b dell’accordo e\nnon possono pertanto essere oggetto di una tassa forfettaria per l’utilizzo\ndell’infrastruttura. La DGD reclama dunque a ragione per i surriferiti viaggi\nuna tassa calcolata in modo normale, sulla base delle indicazioni fornite\ndall’apparecchio di rilevazione. Anche se questa soluzione può apparire\nsevera, la ricorrente è chiamata in definitiva semplicemente a sopportare\nle conseguenze fiscali, in senso largo, della sua organizzazione delle relazioni\neconomiche (cfr. Archivi di diritto fiscale svizzero [Archivi] 65 pag. 674\nconsid. 2d/bb, 55 pag. 72 consid. 4c; sentenza 2A.420/2000 del Tribunale\nfederale dell’11 novembre 2001, consid. 3c).\n6. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi del 12 marzo e del\n24 aprile 2002 sono respinti e le decisioni della DGD dell’11 febbraio e del\n22 marzo 2002 sono confermate. Le spese processuali di Fr. 1’000.-, che di\nregola comprendono la tassa di decisione, le tasse di cancelleria e gli esborsi,\nsono a carico della parte soccombente. Nel dispositivo l’autorità di ricorso\ndeve computare in maniera corrispondente (art. 1 segg., in particolare art. 5\ncpv. 3 dell’ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura\namministrativa, RS 172.041.0) l’anticipo spese effettuato (art. 63 cpv. 4 della\nlegge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS\n172.021) ), ritenuto che alla ricorrente va rimborsata un’eventuale eccedenza.\nNella fattispecie l’eccedenza, da rimborsare alla ricorrente, ammonta a\nFr. 1’300.-.\n\n"}